-
SICUREZZA
NELLE SCUOLE
-
Testo
del Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 (Gazzetta
Ufficiale n° 265 del 12/11/94 - Supplemento ordinario
n° 141) con le modifiche ed integrazioni apportate
dal Decreto Legislativo n° 242 del 19/03/96 (Gazzetta
Ufficiale n° 104 del 06/05/96 - Supplemento ordinario
n° 75)
Le
disposizioni transitorie e finali relative al
Decreto Legislativo n° 242/96 sono riportate di
seguito al testo del Decreto Legislativo n° 626/94.
Decreto
Legislativo del Governo
n° 626
del 19/09/1994
Premessa
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione
delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista
la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga
del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992,
nonché delega al Governo per l'attuazione delle
direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art.
16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, l'attuazione delle d adottata nella
riunione del 7 luglio;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
E
M A N A il seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1. -
Campo di applicazione.
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di attività privati o pubblici.
2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile,
nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, (...)
individuate con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica.
3.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori
con rapporto contrattuale privato di portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei
casi espressamente previsti.
4.
Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4
bis. Il
datore di lavoro che esercita le attività di cui
ai commi
1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni
del presente decreto.
4
ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal
presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi
1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo.
Art.
2. -
Definizioni.
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative
o di società, anche di fatto, che prestino
la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica, universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro
per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari,
e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti
di cui al precedente periodo non vengono computati
ai fini della determinazione del numero di lavoratori
dal quale il presente decreto fa discendere particolari
obblighi;
b)
datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita
ai sensi della lettera i), in quanto titolare
dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni
o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d)
medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia, ed igiene del lavoro o
in clinica del lavoro ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
2)
docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione
di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso
di attitudini e capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante
per la sicurezza;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno;
h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso
per la salute;
i)
unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi,
dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art.
3. -
Misure generali di tutela.
1.
Le misure generali per la protezione della salute
e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi n relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove
ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è, o è meno pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici, sui luoghi di lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione
dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione
a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n)
misure igieniche;
o)
misure di protezione collettiva ed individuale;
p)
misure di emergenza da attuare in caso di prono
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
Art.
4. -
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto.
1.
Il datore di lavoro (...) in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1,
il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a)
una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per
la valutazione stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e
di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a);
c)
il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3.
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro:
a)
designa il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
b)
designa gli addetti al servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'articolo 8;
c)
nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il
medico competente.
5.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie
(...) per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ed in particolare:
a)
designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza;
b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza
del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale
sentito il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ;
e)
prende le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f)
richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonchè
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione;
g)
richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente
decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h)
adotta le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informa il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
l)
si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m)
permette ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della
salute e consente al rappresentante per la
sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'articolo 19
comma 1 lettera e);
n)
prende appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno;
o)
tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno
un giorno. Nel registro sono annotati il nome,
il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro è redatto conformemente al
modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche,
ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p)
consulta il rappresentante per la sicurezza
nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere
b), c) e d) ;
q)
adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.
Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di
cui al comma 1 ed elabora il documento di cui
al comma 2 in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e con
il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria
la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7.
La valutazione di cui al comma 1 ed il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione
di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8.
Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale,
e ne consegna copia al lavoratore stesso
al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia
richiesta.
9.
Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dei rischi e alle dimensioni dell'azienda,
sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica del 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle
centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
e altre attività minerarie, alle aziende
per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture
di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10.
Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria
del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro, possono essere altresì definiti:
a)
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unità produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato
I;
b)
i casi in cui è possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'articolo
17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorchè si modificano le
situazioni di rischio.
11.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella
nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro
delle aziende familiari nonchè delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque
ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui
ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette
a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con
uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali
e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali
e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal presente decreto, relativamente
ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli
uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art.
5. -
Obblighi dei lavoratori.
1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni
o omissioni, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.
2.
In particolare i lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze
o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e)
non rimuovono o modificano senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
f)
non compiono di propria iniziativa operazioni
o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
g)
si sottopongono ai controlli sanitari previsti
nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti
gli obblighi imposti dall'autorità competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art.
6. -
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori.
1.
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;.
2.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di macchine,
di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede
in locazione finanziaria beni assoggettati a forme
di certificazione o di omologazione obbligatoria
è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti
previsti dalla legge.
3.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine
o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme
di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per
la parte di loro competenza.
Art.
7. -
Contratto di appalto o contratto d'opera.
1.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera
di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3.
Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai
rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Capo
II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art.
8. -
Servizio di prevenzione e protezione.
1.
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore
di lavoro organizza all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione
e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2.
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone
da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti
di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3.
I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in
numero sufficiente, possedere le capacità necessarie
e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4.
Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore
di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda
in possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti e laboratori nucleari;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
dipendenti;
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
dipendenti;
g)
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
6.
Salvo quanto previsto dal comma 5, se la
capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti,
il datore di lavoro può far ricorso a persone
o servizi esterni all'azienda, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7.
Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva,
a favore della quale è chiamato a prestare la
propria opera, anche con riferimento al numero
degli operatori.
8.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
9.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente,
può individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di cui
ai commi 3 e 7.
10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone
o servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia.
11.
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del
lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a)
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b)
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c)
il curriculum professionale.
Art.
9. -
Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art.
4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.
11;
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'art. 21.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione
e protezione informazioni in merito a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione
e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e)
le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione
e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto.
4.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato
dal datore di lavoro.
Art.
10. -
Svolgimento diretto d parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso
di formazione in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni
dei datori di lavoro e trasmettere all'organo
di vigilanza competente per territorio:
a)
una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b)
una dichiarazione attestante gli adempimenti di
cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c)
una relazione sull'andamento degli infortuni e
delle malattie professionali della propria azienda
elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni
del registro infortuni o, in mancanza dello stesso,
di analoga documentazione prevista dalla legislazione
vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.
Art.
11. -
Riunione periodica di prevenzione e protezione
di rischi.
1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c)
il medico competente ove previsto;
d)
il rappresentante per la sicurezza.
2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a)
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c)
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute.
3.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione
di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza
e salute di lavoratori.
4.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al
comma 3, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5.
Il datore di lavoro, anche tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, provvede
alla redazione del verbale della riunione che
è tenuto a disposizione dei partecipanti per la
sua consultazione.
Capo
III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,
PRONTO SOCCORSO
Art.
12. -
Disposizioni generali.
1.
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma
5, lettera q), il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b)
designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4 comma 5 lett. a);
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa
le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori possano,
in caso di pericolo grave ed immediato che non
può essere evitato, cessare la loro attività,
ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro;
e)
prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza ovvero per quella di
altre persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere
le misure adeguate per evitare le conseguenze
di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili.
2.
Ai fini delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3.
I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.
Art.
13. -
Prevenzione incendi.
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione al tipo di attività,
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio, adottano uno o più decreti nei quali
sono definiti:
a)
i criteri diretti ad individuare:
1)
misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2)
misure precauzionali di esercizio;
3)
metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4)
criteri per la gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art.
12, compresi i requisiti del personale addetto
e la sua formazione.
2.
Per il settore minerario il decreto di cui al
comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art.
14. -
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato.
1.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure
per evitare le conseguenze di tale pericolo, non
può subire pregiudizio per tale azione, a meno
che non abbia commesso una grave negligenza.
Art.
15. -
Pronto soccorso.
1.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro
e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
2.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 1.
3.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di
pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati in relazione
alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, con decreto
dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente e
il Consiglio superiore di sanità.
4.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo
IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
16. -
Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi
previsti dalla normativa vigente.
2.
La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata
dal medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica.
3.
Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenti necessari dal medico
competente.
Art.
17. -
Il medico competente.
1.
Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8,
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16;
c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera
b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza;
i)
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso di cui all'art.
15;
m)
collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2.
Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
3.
Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima
un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto
il datore di lavoro e il lavoratore.
4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5.
Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b)
libero professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
6.
Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi
e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti.
7.
Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l'attività di medico competente (...)
qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo
V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
18. -
Rappresentante per la sicurezza.
1.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto
o designato il rappresentante per la sicurezza.
2.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano
sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente da lavoratori
al loro interno. Nelle aziende che occupano fino
a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso
può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali, così come definite
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più
di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda.
In
assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione
del rappresentante per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
5.
In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi
entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di
cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente:
a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive
sino a 200 dipendenti;
b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive.
7.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art.22, comma
7.
Art.
19. -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1.
Il rappresentante per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono
le lavorazioni;
b)
è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c)
è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori;
d)
è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti
di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
a quella prevista dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art.
11;
m)
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli.
3.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano
le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso,
per l'espletamento della sua funzione, al documento
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro
degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4,
comma 5, lettera o).
Art.
20. -
Organismi paritetici.
1.
A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni
di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi
sono inoltre prima istanza di riferimento in merito
a controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali
o aziendali.
3.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
Capo
VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
21. -
Informazione dei lavoratori.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a)
i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c)
i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente
e dalle norme di buona tecnica;
e)
le procedure che riguardano il pronto soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f)
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g)
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3.
Art.
22. -
Formazione dei lavoratori.
1.
Il datore di lavoro (...)
assicura che ciascun lavoratore,
ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma
3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni.
2.
La formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature d lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
ad una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza, concernente la normativa in materia
di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque di gestione dell'emergenza
devono essere adeguatamente formati.
6.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro
e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.
7.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui
all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo
VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art.
23. -
V i g i l a n z a.
1.
La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e,
per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il
settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le
acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2.
Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, l'attività
di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
della unità sanitaria locale competente per territorio.
3.
Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori
a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale
e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi sono competenti altresì
per le aree riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalità di attuazione,
con decreto del ministro competente di concerto
con i ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità. L'amministrazione della giustizia
può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate e di polizia, anche mediante convenzione
con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art.
24.-
Informazione, consulenza, assistenza.
1.
Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite
le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro
anche mediante i propri dipartimenti periferici,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici
della Direzione generale delle miniere, l'Istituto
italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e gli enti di patronato, svolgono attività di
informazione, consulenza ed assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2.
L'attività di consulenza non può essere prestata
dai soggetti che svolgono attività di controllo
e di vigilanza.
Art.
25. -
Coordinamento.
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati criteri al fine di assicurare unità
ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
e di radioprotezione.
Art.
26. -
Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1.
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
(...)
2.
L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
Art.
27 -
Comitati regionali di coordinamento.
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi
operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare
uniformità di interventi ed il necessario raccordo
con la commissione consultiva permanente.
2.
Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano
i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art.
28. -
Adeguamenti al progresso tecnico.
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a)
è riconosciuta la conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
[....];
b)
si dà attuazione alle direttive in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro della Comunità europea per le parti in
cui modificano modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c)
si provvede all'adeguamento della normativa di
natura strettamente tecnica e degli allegati al
presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo
VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI.
Art.
29. -
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente
i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2.
L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente
di servizio per assicurare il necessario coordinamento
in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi
di prevenzione ed assicurativi, e per studiare
e proporre soluzioni normative e tecniche atte
a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali.
3.
I criteri per la raccolta ed elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri
per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui
al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5.
I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate
al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO
II
LUOGHI
DI LAVORO.
Art.
30. -
D e f i n i z i o n i.
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente titolo si intendono per luoghi
di lavoro:
a)
i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area
della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a)
ai mezzi di trasporto;
b)
ai cantieri temporanei o mobili;
c)
alle industrie estrattive;
d)
ai pescherecci;
e)
ai campi, boschi e altri terreni facenti parte
di una impresa agricola o forestale, ma situati
fuori dall'area edificata dell'azienda.
3.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti,
le prescrizioni di sicurezza e di salute per i
luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II.
4.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori
di handicap.
5.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare,
per le porte, le vie di circolazione, le scale,
le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati
od occupati direttamente da lavoratori portatori
di handicap.
6.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1
gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure
idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art.
31. -
Requisiti di sicurezza e di salute.
1.
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti,
e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto devono essere adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui
al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.
2.
Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono
un provvedimento concessorio o autorizzatorio
il datore di lavoro deve immediatamente iniziare
il procedimento diretto al rilascio dell'atto
ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla
data del provvedimento stesso.
3.
Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati,
il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta le misure alternative
di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui
al presente comma, sono autorizzate dall'organo
di vigilanza competente per territorio.
Art.
32. -
Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché:
a)
le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e
le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo
di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile,
i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
c)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d)
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento.
Art.
33. -
Adeguamenti di norme.
1.
L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2.
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3.
L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4.
L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita
dalla seguente:
[...].
5.
L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le
parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende"
è soppressa la parola "industriali".
6.
L'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
7.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
8.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
9.
L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10.
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
11.
L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12.
Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti
dai seguenti:
[...].
13.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO
III
USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art.
34. -
D e f i n i z i o n i.
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
a)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;
b)
uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego,
il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso.
Art.
35. -
Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute.
2.
Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte.
3.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro
il datore di lavoro prende in considerazione:
a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere;
b)
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c)
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
4.
l datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
a)
installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b)
utilizzate correttamente;
c)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art.
36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità particolari
in relazione ai loro rischi specifici, il datore
di lavoro si assicura che:
a)
l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato
a lavoratori all'uopo incaricati;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore interessato è qualificato in maniera
specifica per svolgere tali compiti.
Art.
36. -
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori stessi
ad esse applicabili.
2.
Nulla è innovato nel regime giuridico che regola
le operazioni di verifica periodica delle attrezzature
per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto.
In ogni caso le modalità e le procedure tecniche
delle relative verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura
è stata costruita e messa in servizio.
3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, può stabilire
modalità e procedure per l'effettuazione delle
verifiche di cui al comma 2.
4.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma
2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
5.
Nell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma
3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
6.
Nell'art. 374 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma
2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
7.
Nell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma
2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[...].
8.
Le disposizioni del presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art.
37. -
Informazione.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di
ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a)
alle condizioni di impiego delle attrezzature
anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di
utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b)
alle situazioni anormali prevedibili.
2.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
Art.
38. -
Formazione ed addestramento.
1.
Il datore di lavoro si assicura che:
a)
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature
di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso
delle attrezzature di lavoro;
b)
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di
usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro
anche in relazione ai rischi causati ad altre
persone.
Art.
39. -
Obblighi dei lavoratori.
1.
I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione
o di addestramento eventualmente organizzati dal
datore di lavoro.
2.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione conformemente all'informazione,
alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3.
I lavoratori:
a)
hanno cura delle attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione;
b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro o
al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO
IV
USO
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art.
40. -
D e f i n i z i o n i.
1.
Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante
il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
a)
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza
e la salute del lavoratore;
b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c)
le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d)
le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
e)
i materiali sportivi;
f)
i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli apparecchi portatili per individuare
e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art.
41. -
Obbligo di uso.
1.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art.
42. -
Requisiti dei DPI.
1.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui
al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2.
I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a)
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
b)
essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c)
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
d)
poter essere adattati all'utilizzatore secondo
le sue necessità.
3.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra
loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti
del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art.
43. -
Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui
alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI;
c)
valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme
d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei
DPI disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione
[....]
2.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a)
entità del rischio;
b)
frequenza dell'esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d)
prestazioni del DPI.
3.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e
dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4.
Il datore di lavoro:
a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b)
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c)
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d)
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
e)
informa preliminarmente l lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f)
rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g)
assicura una formazione adeguata e organizza,
se necessario, uno specifico addestramento circa
l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a)
per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b)
per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art.
44. -
Obblighi dei lavoratori.
1.
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione
e addestramento organizzato dal datore di lavoro
nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5.
2.
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3.
I lavoratori:
a)
hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono
le procedure aziendali in materia di riconsegna
dei DPI.
5.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
Art.
45. -
Criteri per l'individuazione e l'uso.
1.
Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di
quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio,
indica:
a)
i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b)
le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le priorità delle misure di protezione collettiva,
si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art.
46. -
Norma transitoria.
1.
Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso
di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
a)
i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15,
comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475;
b)
i DPI già in uso alla data di entrata in vigore
del presente decreto prodotti conformemente alle
normative vigenti nazionali o di altri Paesi della
Comunità europea.
TITOLO
V
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
Art.
47. -
Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle
attività che comportano la movimentazione manuale
dei carichi con
rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari
per i lavoratori durante il lavoro.
2.
Si intendono per:
a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera
di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o spostare un carico che, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di
lesioni dorso-lombari;
b)
lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a
livello dorso lombare.
Art.
48. -
Obblighi dei datori di lavoro.
1.
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare
la necessità di una movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.
2.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce
ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo
di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI.
3.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico ad opera dl lavoratore non
può essere evitata, il datore di lavoro organizza
i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
sia quanto più possibile sicura e sana.
4.
Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a)
valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche
del carico, in base all'allegato VI;
b)
adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra
l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo
conto in particolare dei fattori individuali di
rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di
lavoro e delle esigenze che tale attività comporta,
in base all'allegato VI;
c)
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art.
16 gli addetti alle attività di cui al presente
titolo.
Art.
49. -
Informazione e formazione.
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a)
il peso di un carico;
b)
il centro di gravità o il lato più pesante nel
caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
una collocazione eccentrica;
c)
la movimentazione corretta dei carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attività non
vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto
degli elementi di cui all'allegato VI.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata, in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.
TITOLO
VI
USO
DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art.
50. -
Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2.
Le norme del presente titolo non si applicano
ai lavoratori addetti:
a)
ai posti di guida di veicoli o macchine;
b)
ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo
di trasporto;
c)
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d)
ai sistemi denominati "portatili" ove
non siano oggetto di utilizzazione prolungata
in un posto di lavoro;
e)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle
misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f)
alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art.
51. -
D e f i n i z i o n i.
1.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b)
posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente
di lavoro immediatamente circostante;
c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura
munita di videoterminale in modo sistematico ed
abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le
interruzioni di cui all'art. 54, per tutta
la settimana lavorativa.
Art.
52. -
Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro, all'atto della valutazione
del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza
i posti di lavoro con particolare riguardo:
a)
ai rischi per la vista e per gli occhi;
b)
ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
c)
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della
somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
Art.
53. -
Organizzazione del lavoro.
1.
Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali
anche secondo una distribuzione del lavoro che
consente di evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
Art.
54. -
Svolgimento quotidiano del lavoro.
1.
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto
ad una interruzione della sua attività mediante
pause ovvero cambiamento di attività.
2.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
al videoterminale.
4.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale
ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5.
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte
del sistema elettronico, che sono considerati,
a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell'orario di lavoro e, come tale,
non è riassorbibile all'interno di accordi che
prevedono la riduzione dell'orario complessivo
di lavoro.
Art.
55. -
Sorveglianza sanitaria.
1.
I lavoratori [....], prima di essere addetti alle
attività di cui al presente titolo, sono sottoposti
ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli
occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora
l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità,
il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2.
In base alle risultanze degli accertamenti di
cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati
in:
a)
idonei, con o senza prescrizioni;
b)
non idonei.
3.
I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo
anno di età sono sottoposti a visita di controllo
con periodicità almeno biennale.
4.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata
dal medico competente.
5.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta è a carico del datore di lavoro.
Art.
56. -
Informazione e formazione.
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a)
le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b)
le modalità di svolgimento dell'attività;
c)
la protezione degli occhi e della vista.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce
con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art.
57. -
Consultazione e partecipazione.
1.
Il datore di lavoro informa preventivamente i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza
dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento
alle attività di cui al presente titolo.
Art.
58. -
Adeguamento alle norme.
1.
I posti di lavoro utilizzati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato
VII.
2.
I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati a quanto prescritto al
comma 1 entro il 1 gennaio 1997.
Art.
59. -
Caratteristiche tecniche.
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso
tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore
delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO
VII
PROTEZIONE
DA AGENTI CANCEROGENI
Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art.
60. -
Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività nelle quali i lavoratori sono o possono
essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della
loro attività lavorativa.
2.
Le norme del presente titolo non si applicano
alle attività disciplinate dal:
a)
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 962;
b)
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c)
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo
III.
3.
Il presente titolo non si applica ai lavoratori
esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica.
Art.
61. -
D e f i n i z i o n i.
1.
Agli effetti del presente decreto si intende per
agente cancerogeno:
a)
una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della
direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione
R 45: "Può provocare il cancro" o la
menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione";
b)
un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo
5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve
essere apposta l'etichetta con la menzione R 45:
"Può provocare il cancro" o con la menzione
R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
c)
una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato VIII nonché una sostanza od un preparato
prodotti durante un processo previsto all'allegato
VIII.
Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
62. -
Sostituzione e riduzione.
1.
Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché
la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno
avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è
tecnicamente possibile.
3.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché
il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto
al più basso valore tecnicamente possibile.
Art.
63. -
Valutazione del rischio.
1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore
di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione
a agenti cancerogeni, i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3.
2.
Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della
loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli
stessi di penetrare nell'organismo perle diverse
vie di assorbimento, anche in relazione al loro
stato di aggregazione e, qualora allo stato solido,
se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta
e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3.
Il datore di lavoro, in relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, adotta le
misure preventive e protettive del presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato con i seguenti dati:
a)
le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione
dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b)
i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come
impurità o sottoprodotti;
c)
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni;
d)
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota
e il grado della stessa;
e)
le misure preventive e protettive applicate ed
il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f)
le indagini svolte per l possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni
caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
6.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando
l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art.
64. -
Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative
sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni
non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
b)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto
ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione.
In dette aree è fatto divieto di fumare;
c)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni
in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire
il più vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di
lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d)
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni
per verificare l'efficacia delle misure di cui
alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura
e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura
dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f)
elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
g)
assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h)
assicura che la raccolta e l'immagazzinamento,
ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in
modo chiaro, netto, visibile;
i)
dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari per quelle categorie
di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni
agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente
elevati.
Art.
65.
- Misure igieniche.
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c)
provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2.
È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle
zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Art.
66. -
Informazione e formazione.
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a)
gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la necessità di indossare e impiegare indumenti
di lavoro e protettivi e dispositivi individuali
di protezione ed il loro corretto impiego;
e)
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti
e le misure da adottare per ridurre al minimo
le conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi
1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
4.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché
gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto della legge 29 maggio 1974,
n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
67. -
Esposizione non prevedibile.
1.
Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti
che possono comportare un'esposizione anomala
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto
prima misure appropriate per identificare e rimuovere
la causa dell'evento e ne informa i lavoratori
e il rappresentante per la sicurezza.
2.
I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto
gli addetti agli interventi di riparazione ed
ad altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, essi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi
di protezione non può essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
3.
Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo
di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui
al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per
ridurre al minimo le conseguenze.
Art.
68. -
Operazioni lavorative particolari.
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative,
come quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante
dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a)
dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla
loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi
di protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2.
La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori
addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente
con le necessità delle lavorazioni.
Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.
69. -
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche.
1.
I lavoratori per i quali la valutazione di cui
all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive
per singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati.
3.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277.
4.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa
il datore di lavoro.
5.
A seguito dell'informazione di cui al comma 4
il datore di lavoro effettua:
a)
una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 63;
b)
ove sia tecnicamente possibile,
una misurazione della concentrazione dall'agente
in aria, per verificare l'efficacia delle misure
adottate.
6.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività lavorativa.
Art.
70. -
Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1.
I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti
in un registro nel quale è riportata, per ciascuno
di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per
il tramite del medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
[....]
2.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1
all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza
competente per territorio e comunicando loro ogni
3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore
di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c)
comunica, all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio, la cessazione del rapporto
di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con
le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione, delle relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna
all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro le relative cartelle
sanitarie e di rischio di cui a comma 2;
d)
in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma
2;
e)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno
in precedenza esercitato attività con esposizione
al medesimo agente, richiede all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio di cui al comma
2;
f)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio di cui al comma
2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui
al comma 1.
3.
Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio di cui al comma 2 sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'Istituto Superiore per
la Prevenzione e sicurezza sul lavoro fino a quaranta
anni dalla cessazione di ogni attività che espone
ad agenti cancerogeni.
4.
La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
5.
I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanità di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6.
L'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
dei requisiti di cui al comma 1.
Art.
71. -
Registrazione dei tumori.
1.
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, trasmettono all'all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
2.
Presso l'all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro è tenuto, ai fini di analisi
aggregate, un archivio nominativo dei casi di
neoplasia di cui al comma 1.
3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche
dei sistemi informativi che, in funzione del tipo
di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione,
nonché le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui
al comma 1.
4.
Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta,
alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni
dei dati del registro di cui al comma 1.
Art.
72. -
Adeguamenti normativi.
1.
Nelle attività con uso di sostanze o preparai
ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria
la menzione R 45: "Può provocare il cancro"
o la menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione", il datore di lavoro applica
le norme del presente titolo.
2.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la commissione tossicologica
nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco
delle sostanze e dei processi di cui all'allegato
VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
TITOLO
VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo
I
Art.
73. -
Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività lavorative nelle quali vi è rischio
di esposizione ad agenti biologici.
2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento
delle norme comunitarie sull'impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.
Art.
74. -
D e f i n i z i o n i.
1.
Ai sensi del presente titolo si intende per:
a)
agente biologico: qualsiasi microrganismo anche
se geneticamente modificato, coltura cellulare
ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
b)
microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c)
coltura cellulare: il risultato della crescita
in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art.
75. -
Classificazione degli agenti biologici.
1.
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti
quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a)
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta
poche probabilità di causare malattie in soggetti
umani;
b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può
causare malattie in soggetti umani e costituire
un rischio per i lavoratori; è poco probabile
che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico
può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che può provocare malattie gravi in soggetti umani
e costituisce un serio rischio per i lavoratori
e può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2.
Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,
esso va classificato nel gruppo di rischio più
elevato tra le due possibilità.
3.
L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art.
76. -
Comunicazione.
1.
Il datore di lavoro che intende esercitare attività
che comportano uso di agenti biologici dei gruppi
2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori:
a)
il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b)
il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio
di attività che comporta l'utilizzazione di un
agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione
di cui al comma 1.
3.
Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione significativa
del rischio per la salute sul posto di lavoro,
o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare
un nuovo agente classificato dal datore di lavoro
in via provvisoria.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
alle informazioni di cui al comma 1.
5.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano la
presenza di microrganismi geneticamente modificati
appartenenti al gruppo II, come definito all'art.
4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
il documento di cui al comma 1, lettera b), è
sostituito da copia della documentazione prevista
per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono tenuti alla comunicazione di cui al comma
1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici
del gruppo 4.
Art.
77. -
Autorizzazione.
1.
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero
della sanità.
2.
La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a)
le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b)
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della
sanità sentito il parere dell'Istituto superiore
di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4.
Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione
di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità
di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono esentati dagli adempimenti di cui al comma
4.
6.
Il Ministero della sanità comunica all'organo
di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione
di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero
della sanità istituisce ed aggiorna un elenco
di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla
base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
78. -
Valutazione del rischio.
1.
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio
i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte
le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a)
della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per
la salute umana quale risultante dall'allegato
XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore
di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili
e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi
1 e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c)
dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale
è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta;
e)
delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f)
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2.
Il datore di lavoro applica i principi di buona
prassi microbiologica, e adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza
e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4.
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il rischio
di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il
datore di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81,
commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l'attuazione
di tali misure non è necessaria.
5.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato dai seguenti dati:
a)
le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b)
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di
cui alla lettera a);
c)
le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
d)
i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
e)
il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4,
nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato
prima dell'effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di
cui al comma 5.
Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
78. -
Valutazione del rischio.
1.
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio
i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte
le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a)
della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per
la salute umana quale risultante dall'allegato
XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore
di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili
e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi
1 e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c)
dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale
è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta;
e)
delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f)
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2.
Il datore di lavoro applica i principi di buona
prassi microbiologica, e adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza
e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4.
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il rischio
di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il
datore di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81,
commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l'attuazione
di tali misure non è necessaria.
5.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato dai seguenti dati:
a)
le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b)
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di
cui alla lettera a);
c)
le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
d)
i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
e)
il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4,
nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato
prima dell'effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di
cui al comma 5.
Art.
79. -
Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1.
In tutte le attività per le quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure
tecniche, organizzative e procedurali, per evitare
ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2.
In particolare, il datore di lavoro:
a)
evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi,
se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b)
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
c)
progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d)
adotta misure collettive di protezione ovvero
misure di protezione individuali qualora on sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e)
adotta misure igieniche per prevenire e ridurre
al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f)
usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g)
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare
e trattare campioni di origine umana ed animale;
h)
definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo
di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l)
predispone i mezzi necessari per la accolta, l'immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati
ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m)
concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art.
80.
- Misure igieniche.
1.
In tutte le attività nelle quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a)
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle;
b)
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi
od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c)
i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d)
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2.
È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle
aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art.
81. -
Misure specifiche per le strutture sanitarie e
veterinarie.
1.
Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie
e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza
di agenti biologici nell'organismo dei pazienti
o degli animali e nei relativi campioni e residui
e al rischio che tale presenza comporta in relazione
al tipo di attività svolta.
2.
In relazione ai risultati della valutazione, il
datore di lavoro definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore
e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3.
Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti
od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati
da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo
4, le misure di contenimento da attuare per ridurre
al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
Art.
82. -
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso
di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini
di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali
destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità
all'allegato XII.
2.
Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti
biologici sia eseguito:
a)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo
livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 2;
b)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 3;
c)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto
livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 4.
3.
Nei laboratori comportanti l'uso di materiali
con possibile contaminazione da agenti biologici
patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad
animali da esperimento, possibili portatori di
tali agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello
di contenimento.
4.
Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa
uso di agenti biologici non ancora classificati,
ma il cui uso può far sorgere un rischio grave
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.
5.
Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4,
il Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, può individuare misure di
contenimento più elevate.
Art.
83. -
Misure specifiche per i processi industriali.
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei processi industriali comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4,
l datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'art.
82, comma 2.
2.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati,
il cui uso può far sorgere un rischio grave per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.
Art.
84. -
Misure di emergenza.
1.
Se si verificano incidenti che possono provocare
la dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori
devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione.
2.
Il datore di lavoro informa al più presto l'organo
di vigilanza territorialmente competente, nonché
i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato
e delle misure che intende adottare, o che ha
già adottato, per porre rimedio alla situazione
creatasi.
3.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
Art.
85. -
Informazioni e formazione.
1.
Nelle attività per le quali la valutazione di
cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a)
i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi
e dei dispositivi di protezione individuale ed
il loro corretto impiego;
e)
le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
f)
il modo di prevenire il verificarsi di infortuni
e le misure da adottare per ridurne al minimo
le conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi
1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione
ben visibile cartelli su cui sono riportate le
procedure da seguire in caso di infortunio od
incidente.
Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
86. -
Prevenzione e controllo.
1.
I lavoratori addetti alle attività per le quali
la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria.
2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive particolari
per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per
quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare
a cura del medico competente;
b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo
le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso
agente, l'esistenza di anomalia imputabile a
tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
2-ter.
A seguito dell'informazione di cui al comma 3
il datore di lavoro effettua una nuova valutazione
del rischio in conformità all'art. 78.
2-quater.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione
a particolari agenti biologici individuati nell'allegato
XI nonchè sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione
e della non vaccinazione.
Art.
87. -
Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso
di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti
in un registro in cui sono riportati, per ciascuno
di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato
e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il
registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta
tramite il medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1
all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute;
b)
comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma
1 fornendo nel contempo l'aggiornamento dei dati
che li riguardano e consegna al medesimo Istituto
le relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
c)
in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità e
all’organo di vigilanza competente per
territoriocopia del registro di cui al comma
1 e all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro copia del medesimo
registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio
[....];
d)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio
[....];
e)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio [....], ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro di cui al comma
1.
4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate
dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto
che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere
gravi sequele a lungo termine tale periodo è di
quaranta anni.
5.
L documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6.
I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati
con decreto dei Ministri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale sentita
la commissione consultiva permanente.
7.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
del registro di cui al comma 1.
Art.
88. -
Registro dei casi di malattia e di decesso.
1.
Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi
di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2.
I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche
o private, che refertano i casi di malattia, ovvero
di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica.
3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché
le modalità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4.
Il Ministero della sanità fornisce alla commissione
CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione
dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO
IX - SANZIONI.
Art.
89. -
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti.
1.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a otto milioni per la violazione degli articoli
4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78
commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b),
d), e), h), l), n) e
q); 7, comma 2; 12, commi
1 lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 22, commi
da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41;
43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48;
49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e
4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma
1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma
1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81,
commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1
e 2;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e
3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b)
e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f);
49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3;
77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87,
commi 1 e 2.
3.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11;
11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art.
90. -
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1.
I preposti sono puniti:
a)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda
da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e),
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere
d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4,
5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a),
b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1,
3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1;
67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma
2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86,
commi 1 e 2;
b)
con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da
lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione
degli articoli 4, comma 5 lettere c), f), g),
i), m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma
2; 12, comma 1 lettere a), c); 21; 37; 43, comma
4 lettere c), e), f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art.
91 -
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai
fabbricanti e dagli installatori.
1.
La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
quindici milioni a lire sessanta milioni.
2.
La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire seicentomila a lire due milioni.
Art.
92. -
Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1.
Il medico competente è punito:
a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h)
e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere
e), f), g) ed i), nonché del comma 3; 69, comma
6.
Art.
93. -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1.
I lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila
per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12,
comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, commi
1 e 3;
b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire seicentomila per la
violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma
1.
Art.
94. -
Violazioni amministrative.
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a
lire trecentomila.
TITOLO
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art.
95. -
Norma transitoria.
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto
e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore
di lavoro che intende svolgere direttamente i
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
è esonerato dalla frequenza del corso di formazione
di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando
l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto
art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art.
96. -
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1.
È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art.
4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art.
96 bis. - Attuazione degli obblighi
1.
Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare
il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del
presente decreto entro tre mesi dall'effettivo
inizio dell'attività.
Art.
97. - Obblighi d'informazione.
1.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
a)
il testo delle disposizioni di diritto interno
adottate nel settore della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro;
b)
ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III
e IV;
c)
ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2.
Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
anche alle commissioni parlamentari.
Art.
98.
- Norma finale.
1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
ALLEGATO
I -
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi (art. 10).
1.
Aziende artigiane e industriali (1)
fino a 30 addetti
2.
Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 addetti
(2)
3.
Aziende della pesca
fino a 20 addetti
4.
Altre aziende
fino a 200 addetti
__________
(1)
Escluse le attività industriali di cui all'articolo
1 del dpr 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
le centrali termoelettriche, gli impianti ed i
laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre
attività minerarie, le aziende per la fabbricazione
ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, gli ospedali e le cliniche.
(2)
Addetti assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO
II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per
i luoghi di lavoro.
1.
Rilevazione e lotta antincendio.
A
seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici,
delle attrezzature presenti, delle caratteristiche
fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché
del numero massimo di persone che possono essere
presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati
di dispositivi adeguati per combattere l'incendio,
e se del caso, di rilevatori di incendio e di
sistemi di allarme.
I
dispositivi non automatici di lotta antincendio
devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati
ed essere durevole.
2.
Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in
essi svolta e la frequenza degli infortuni lo
richiedano, occorre prevedere uno o più locali
adibiti al pronto soccorso.
I
locali adibiti al pronto soccorso devono essere
dotati di apparecchi e di materiale di pronto
soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili
con barelle.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Il
materiale di pronto soccorso deve inoltre essere
disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni
di lavoro lo richiedano.
Esso
deve essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Il
materiale di pronto soccorso deve inoltre essere
disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni
di lavoro lo richiedano.
Esso
deve essere oggetto di una segnaletica appropriata
e deve essere facilmente accessibile.
ALLEGATO
III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi
ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione
individuale.
(omissis)
ALLEGATO
IV - Elenco indicativo e non esauriente delle
attrezzature di protezione individuale.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA TESTA
-
Caschi di protezione per l'industria (caschi
per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie
varie)
-
Copricapo leggero per proteggere il cuoio
capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza
visiera)
-
Copricapo di protezione (cuffie, berretti,
cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in
tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELL'UDITO
-
Palline e tappi per le orecchie
-
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
-
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione
per l'industria
-
Cuffie con attacco per ricezione a bassa
frequenza
-
Dispositivi di protezione contro il rumore
con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
-
Occhiali a stanghette
-
Occhiali a maschera
-
Occhiali di protezione contro i raggi X,
i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse,
visibili
-
Schermi facciali
-
Maschere e caschi per la saldatura ad arco
(maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi
protettivi)
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
-
Apparecchi antipolvere, antigas e contro
le polveri radioattive
-
Apparecchi isolanti a presa d'aria
-
Apparecchi respiratori con maschera per
saldatura amovibile
-
Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
-
Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
-
Guanti
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, vibrazioni, ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
-
Guanti a sacco
-
Ditali
-
Manicotti
-
Fasce di protezione dei polsi
-
Guanti a mezze dita
-
Manopole
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
-
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali
di sicurezza
-
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
-
Scarpe con protezione supplementare della punta
del piede;
-
scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
-
scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il calore;
-
scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il freddo;
-
scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
le vibrazioni;
-
scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
-
scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
-
stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche;
-
zoccoli;
-
ginocchiere;
-
dispositivi di protezione amovibili del collo
del piede;
-
ghette;
-
suole amovibili (anticalore, antiperforazione
o antitraspirazione);
-
ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno
sdrucciolevole.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA PELLE
-
Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
-
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
spruzzi di metallo fuso ecc.);
-
giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni chimiche;
-
giubbotti termici;
-
giubbotti di salvataggio;
-
grembiuli di protezione contro i raggi X;
-
cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI
DELL'INTERO CORPO
-
Attrezzature di protezione contro le cadute;
-
attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari
al funzionamento);
-
attrezzature con freno ad assorbimento di energia
cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti
gli accessori necessari al funzionamento);
-
dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura
di sicurezza).
INDUMENTI
DI PROTEZIONE
-
Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due
pezzi e tute);
-
indumenti di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli ecc.);
-
indumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
-
indumenti di protezione contro gli spruzzi di
metallo fuso e di raggi infrarossi;
-
indumenti di protezione contro il calore;
-
indumenti di protezione contro il freddo;
-
indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva;
-
indumenti antipolvere;
-
indumenti antigas;
-
indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.)
fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
-
coperture di protezione.
ALLEGATO
V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività
e dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature
di protezione individuale.
1.
PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti
di protezione
-
Lavori edili, soprattutto lavori sopra,
sotto o in prossimità di impalcature e di posti
di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio
di armature, lavori di installazione e di posa
di ponteggi e operazioni di demolizione
-
Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili
in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni,
torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi
condotte, caldaie e centrali elettriche
-
Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie
di miniera
-
Lavori in terra e in roccia
-
Lavori in miniere sotterranee, miniere
a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi
di sterile
-
Uso di estrattori di bulloni
-
Brillatura mine
-
Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi
di sollevamento, gru e nastri trasportatori
-
Lavori nei pressi di altiforni, in impianti
di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi,
in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura
a maglio e a stampo, nonché in fonderie
-
Lavori in forni industriali, contenitori,
apparecchi, silos, tramogge e condotte
-
Costruzioni navali
-
Smistamento ferroviario
-
Macelli
2.
PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe
di sicurezza con suola imperforabile
-
Lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali
-
Lavori su impalcature
-
Demolizione di rustici
-
Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati
con montaggio e smontaggio di armature
-
Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
-
Lavori su tetti
Scarpe
di sicurezza senza suola imperforabile
-
Lavori su ponti d'acciaio, opere edili
in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni,
torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche
in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi,
grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie
e impianti elettrici
-
Costruzione di forni, installazione di
impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché
montaggio di costruzioni metalliche
-
Lavori di trasformazione e di manutenzione
-
Lavori in altiforni, impianti di riduzione
diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di
trafilatura
-
Lavori in cave di pietra, miniere a cielo
aperto e rimozione in discarica
-
Lavorazione e finitura di pietre
-
Produzione di vetri piani e di vetri cavi,
nonché lavorazione e finitura
-
Manipolazione di stampi nell'industria
della ceramica
-
Lavori di rivestimenti in prossimità del
forno nell'industria della ceramica
-
Lavori nell'industria della ceramica pesante
e nell'industria dei materiali da costruzione
-
Movimentazione e stoccaggio
-
Manipolazione di blocchi di carni surgelate
e di contenitori metallici di conserve
-
Costruzioni navali
-
Smistamento ferroviario
Scarpe
di sicurezza con tacco o con suola continua e
con intersuola imperforabile
-
Lavori su tetti
Scarpe
di sicurezza con intersuola termoisolante
-
Attività su e con masse molto fredde o
ardenti
Scarpe
di sicurezza a slacciamento rapido
-
In caso di rischio di penetrazione di masse
incandescenti fuse
3.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali
di protezione, visiere o maschere di protezione
-
Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
-
Lavori di mortasatura e di scalpellatura
-
Lavorazione e finitura di pietre
-
Uso di estrattori di bulloni
-
Impiego di macchine asportatrucioli durante
la lavorazione di materiali che producono trucioli
corti
-
Fucinatura a stampo
-
Rimozione e frantumazione di schegge
-
Operazioni di sabbiatura
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi
-
Impiego di pompe a getto liquido
-
Manipolazione di masse incandescenti fuse
o lavori in prossimità delle stesse
-
Lavori che comportano esposizione al calore
radiante
-
Impiego di laser
4.
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
-
Lavori in contenitori, in vani ristretti
ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora
sussista il rischio di intossicazione da gas o
di carenza di ossigeno
-
Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
-
Lavori in prossimità dei convertitori e
delle condutture di gas di altoforno
-
Lavori in prossimità della colata in siviera
qualora sia prevedibile che se ne sprigionino
fumo di metalli pesanti
-
Lavori di rivestimento di forni e di siviere
qualora sia prevedibile la formazione di polveri
-
Verniciatura a spruzzo senza sufficiente
aspirazione
-
Lavori in pozzetti, canali ed altri vani
sotterranei nell'ambito della rete fognaria
-
Attività in impianti frigoriferi che presentino
un rischio di fuoriuscita del refrigerante
5.
PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
-
Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
-
Lavori che implicano l'uso di utensili
pneumatici
-
Attività del personale a terra negli aeroporti
-
Battitura di pali e costipazione del terreno
-
Lavori nel legname e nei tessili
6.
PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E
DELLE MANI
Indumenti
protettivi
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi
-
Lavori che comportano la manipolazione
di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore
-
Lavorazione di vetri piani
-
Lavori di sabbiatura
-
Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti
protettivi difficilmente infiammabili
-
Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli
imperforabili
-
Operazioni di disossamento e di squartamento
nei macelli
-
Lavori che comportano l'uso di coltelli,
nel caso in cui questi siano mossi in direzione
del corpo
Grembiuli
di cuoio
-
Saldatura
-
Fucinatura
-
Fonditura
Bracciali
-
Operazioni di disossamento e di squartamento
nei macelli
Guanti
-
Saldatura
-
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi,
esclusi i casi in cui sussista il rischio che
il guanto rimanga impigliato nelle macchine
-
Manipolazione a cielo aperto di prodotti
acidi e alcalini
Guanti
a maglia metallica
-
Operazione di disossamento e di squartamento
nei macelli
-
Attività protratta di taglio con il coltello
nei reparti di produzione e macellazione
-
Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7.
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
INTEMPERIE
-
Lavori edili all'aperto con clima piovoso
e freddo
8.
INDUMENTI FOSFORESCENTI
-
Lavori in cui è necessario percepire in
tempo la presenza dei lavoratori
9.
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE
DI SICUREZZA)
-
Lavori su impalcature
-
Montaggio di elementi prefabbricati
-
Lavori su piloni
10.
ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
-
Posti di lavoro in cabine sopraelevate
di gru
-
Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate
di transelevatori
-
Posti di lavoro sopraelevati su torri di
trivellazione
-
Lavori in pozzi e in fogne
11.
PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
-
Manipolazione di emulsioni
-
Concia di pellami
ALLEGATO
VI - Elementi di riferimento.
1.
Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico
può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei casi seguenti:
-
il carico è troppo pesante (kg 30);
-
è ingombrante o difficile da afferrare;
-
è in equilibrio instabile o il suo contenuto
rischia di spostarsi;
-
è collocato in una posizione tale per cui
deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza
d
|